martedì 6 novembre 2012

Breve guida in materia di adozione


I requisiti dei soggetti coinvolti:

  • I genitori devono essere uniti in matrimonio (religioso con effetti civile o civile) da più di 3 anni, non essere separati, nè in tribunale nè di fatto ed essere dichiarati idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. Sono previste, però, ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età

  • I minori devono avere meno di 18 anni, essere in stato di abbandono ed essere dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minori, in quanto privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitori


Come fare la domanda? 

La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale dei Minori. Nella domanda i coniugi non possono chiedere l'adozione di un minore in particolare, ma possono specificare l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. Per l'adozione di minori stranieri l'istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza degli adottanti. È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero.

Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozione e l'elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla cancelleria del proprio Tribunale per sapere come procedere.


L'accertamento di idoneità dei coniugi

L'idoneità dei coniugi è dichiarata dai giudici del Tribunale dei Minori, su parere di assistenti sociali e psicologi, e dopo accurate indagini atte ad accertare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare, i motivi per cui i coniugi desiderano adottare. Ciò ha il fine di assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea.


Effetti dell'adozione

Con l'adozione l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali. Il minore straniero assume la cittadinanza italiana.




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